Il Gruppo “COLOMBA” denuncia il comportamento scandaloso ed irriverente del Presidente del Consiglio che nega i principali diritti dei Consiglieri Comunali nel pieno esercizio del proprio mandato.

Non solo non consente ai consiglieri d’opposizione di parlare, ma addirittura si è arrivati, nell’ultimo Consiglio Comunale del 17/9/2004, nel mettere ai voti una proposta, ha negato al capogruppo d’opposizione di poter fare la dichiarazione di voto.

Ultimo atto di un Consiglio Comunale iniziato male.

Su quattro punti inseriti all’ordine del giorno se ne sono discussi solamente due.

1.    Approvazione Conto Consuntivo

      A seguito di una segnalazione dei Consiglieri De Rosa e De Simone per una errata convocazione del Consiglio Comunale (ordinaria e non straordinaria) e per il mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione degli atti, il punto è stato ritirato

2.    Nomina Difensore Civico

Nonostante sia stata evidenziata l'incompatibilità dell'avv. Infelice, è stata nominata Difensore Civico. La richiesta era stata avanzata in quanto non sussistevano i presupposti di “garanzia di indipendenza” che è uno dei requisiti fondamentali per poter ricoprire l’incarico di Difensore Civico richiesti al 3° comma dell’art. 98 dello Statuto Comunale.

Infatti l’avv. Infelice nell’ultima competizione elettorale è stata candidata nelle fila della lista che poi è risultata vincitrice alle ultime elezioni che è la stessa che oggi amministra il Comune.

Come potrebbero essere garantiti i principi dell’indipendenza, della trasparenza e dell’imparzialità da una persona che non solo ha preso parte al dibattito politico ma che condivide anche gli indirizzi politico-gestionali dell’amministrazione.

3.    Individuazione Area Mercato Comunale

Votata all’unanimità

4.    Revoca Piano Regolatore Generale

Prima di passare alla discussione dell’argomento, il Presidente del Consiglio decide di ritirare il punto all’Ordine del Giorno e mettendo ai voti la proposta non consente al capogruppo dell’opposizione di fare la dichiarazione di voto.

 

Dichiarazione del Consigliere De Rosa sul

DIFENSORE CIVICO

 

Prima di passare alla votazione per la nomina del Difensore Civico, chiediamo di non prendere in considerazione l’istanza presentata dall’avv. Infelice, in quanto oggettivamente non sussistono i presupposti di “garanzia di indipendenza” che è uno dei requisiti fondamentali per poter ricoprire l’incarico di Difensore Civico richiesti al 3° comma dell’art. 98 dello Statuto Comunale.

Infatti l’avv. Infelice ha preso parte a diverse competizioni elettorali, e proprio nell’ultima nelle fila della lista che poi è risultata vincitrice alle ultime elezioni che è la stessa che oggi amministra il Comune.

A suffragio di questa richiesta alleghiamo la Sentenza del TAR Campania6712 del 7 aprile 2004.

Infatti con la citata sentenza il TAR Campania, analizzando un caso simile al nostro (nomina a Difensore Civico di un ex segretario politico), afferma il principio secondo cui possono ricoprire la carica di difensore civico solamente coloro che manifestamente abbiano i requisiti dell’indipendenza e della competenza giuridico amministrativa.

Infatti, l’eventuale nomina dell’avv. Infelice renderebbe oggettivamente discutibile la sussistenza del requisito della “indipendenza” voluto dallo statuto, in linea con le evidenti esigenze di imparzialità della persona fisica chiamata a rivestire il ruolo di difensore civico, il cui tratto caratterizzante deve individuarsi nella garanzia di indipendenza rispetto al dibattito politico relativo all’indirizzo politico-gestionale dell’amministrazione comunale.

Ora se questo è valido per un ex segretario di partito, figuriamoci se non è valido per un candidato alle elezioni comunali.

Come potrebbero essere garantiti i principi dell’indipendenza, della trasparenza e dell’imparzialità da una persona che non solo ha preso parte al dibattito politico ma che condivide anche gli indirizzi politico-gestionali dell’amministrazione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI PRIMA SEZIONE

Registro Sentenze: 6712 /2004

Registro Generale: 3177/2004

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO CORAGGIO Presidente

LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.

PAOLO CARPENTIERI Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 26, comma 4, l. 1034/1971

nella Camera di Consiglio del 07 Aprile 2004

Sul ricorso 3177/2004 proposto da:

A. G.

rappresentato e difeso da:

VITALE DOMENICO

con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE,13 presso VITALE DOMENICO

contro

COMUNE DI S.ANASTASIA

rappresentato e difeso da:

COLANTUONI ANTONIETTA

con domicilio eletto in NAPOLI VIA A.VILLARI N.44 presso la sua sede

e nei confronti di

D.P. G. - non costituito -per

l'annullamento, previa sospensione della delibera del consiglio comunale di Sant’Anastasia del 19 dicembre 2003 n. 77, con la quale è stata disposta la nomina del Difensore civico comunale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

udito il relatore cons. Paolo Carpentieri

Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

PREMESSO che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi degli articoli 21, comma 10 e 26, comma 4, della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, poiché il contraddittorio risulta ritualmente costituito, la causa appare matura per la decisione e le parti, sentite sul punto, nulla hanno obiettato;

CONSIDERATO che il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 68 dello statuto comunale che richiede i requisiti dell’indipendenza e della competenza giuridico-amministrativa dei candidati alla nomina nel ruolo di difensore civico comunale;

CONSIDERATO che il curriculum del controinteressato, nominato difensore civico, dott. D.P. G., indica, oltre al titolo di laurea in giurisprudenza, quali elementi utili ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti e delle caratteristiche volute dallo statuto, l’esperienza professionale maturata come “collaboratore dell’assessore alle Risorse Economiche e Finanziarie del Comune di Pomigliano d’Arco”, nonché l’esercizio dell’attività professionale “in materia amministrativa e civile in particolar modo nel ramo del diritto di famiglia, esperienze in materia penale limitatamente alla redazione di atti di querela e di denuncia di reati minori”, nonché, infine, la collaborazione con uno studio legale napoletano;

RITENUTO che la predetta esperienza professionale si presenti oggettivamente inadeguata – almeno per come assai sinteticamente esposta nel curriculum allegato alla domanda - al fine di dimostrare quella “competenza giuridico-amministrativa” richiesta dallo statuto, che non può essere costituita dalla mera pratica legale e dalla generica “collaborazione” presso uno studio legale, in mancanza peraltro di indicazioni sulla data di inizio di tale attività forense, sull’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di procuratore legale, sulla durata complessiva dell’esperienza maturata;

RILEVATO inoltre che, in punto di fatto, non risulta smentita in atti la tesi di parte ricorrente secondo la quale il dott. D.P., controinteressato nominato difensore civico, avrebbe rivestito, fino alla vigilia della nomina, l’incarico di segretario della locale sezione di un partito politico;

RITENUTO che tale circostanza di fatto renda altresì oggettivamente discutibile la sussistenza dell’ulteriore requisito della “indipendenza” voluto dallo statuto, in linea con le evidenti esigenze di imparzialità della persona fisica chiamata a rivestire il ruolo di difensore civico, il cui tratto caratterizzante deve individuarsi nella garanzia di indipendenza rispetto al dibattito politico relativo all’indirizzo politico-gestionale dell’amministrazione comunale;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti in causa delle spese processuali;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, visti ed applicati gli articoli 23 bis, 21, comma 10 e 26 della legge 1034 del 1971, come integrata e modificata dalla legge 205 del 2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera del consiglio comunale di Sant’Anastasia n. 77 del 19 dicembre 2003.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2004.

Il Presidente

Il Relatore